Per la raccolta dei funghi devono essere rispettate le indicazioni della Legge Regionale 24/97.
• La raccolta è consentita tutti i giorni dall’alba al tramonto
• Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di 3 kg, ed è limitata ai soli carpofori epigei (cioè sporgenti dal terreno).
• La raccolta è consentita solo manuale, senza l’impiego di alcun attrezzo ausiliario
• E’ obbligatoria la pulitura sommaria dei funghi sul luogo di raccolta.
• E’ vietata la raccolta, asportazione e movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere.
• E’ vietata la raccolta di funghi decomposti in genere
• E’ vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita Cesarea
• E’ vietata la raccolta nelle aree di nuovo rimboschimento
• E’ vietato l’uso di contenitori di plastica per il trasporto dei funghi.
• E’ obbligatorio l’uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto (cestini di vimini).